Sez. 1, Sentenza n. 19210 del 04/09/2009 (Rv. 610039 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Rapporto di agenzia - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Dalla pubblicazione del decreto di apertura della procedura concorsuale - Conseguenze - Indennità di mancato preavviso - Insinuazione al passivo del credito dell'agente - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia e la sua ricostituzione con l'impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (applicabile nella specie "ratione temporis"), esclude il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso ed alle altre indennità di cui agli artt. 26 e 27 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, prevalendo la disciplina speciale dettata dall'art. 6 cit. su quella di cui all'art. 2119 cod. civ., in quanto l'indennità di preavviso è correlata al recesso dal contratto per volontà delle parti, che postula l'astratta possibilità di prosecuzione del rapporto, mentre le altre indennità rappresentano il corrispettivo del valore d'avviamento di cui ordinariamente si giova la preponente per effetto del mantenimento del portafoglio, ed al tempo stesso il ristoro del pregiudizio che la sua perdita può procurare all'agente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)