Sez. U, Sentenza n. 28053 del 25/11/2008 (Rv. 605646 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Beni demaniali - Controversia tra concessionario e terzo - Criteri di riparto della giurisdizione - Estraneità dell'Amministrazione concedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario (nella specie il Comune) ed il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio da qualificarsi come mero presupposto. Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all'atto di concessione e l'Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. (Nella fattispecie, il Comune, in qualità di concessionario del demanio marittimo aveva stipulato una convenzione con terzi per l'utilizzazione degli spazi portuali ed agiva per il pagamento "pro quota" degli oneri di gestione derivanti dalla manutenzione di tali aree).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 1998 art. 33, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)