Sez. L, Sentenza n. 9111 del 06/06/2003 (Rv. 564023 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Malattia professionale non tabellata - Domanda intesa alla costituzione della relativa rendita - Onere di specificazione delle modalità della prestazione lavorativa - Portata - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Il lavoratore che deduca una malattia professionale non tabellata per ottenere la relativa rendita ha l'onere di allegare e provare, ai fini della dimostrazione delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, le modalità della prestazione lavorativa integranti la esposizione a rischio, a tale scopo potendo essere sufficiente l'indicazione della qualifica, ove questa valga a riassumere l'insieme delle lavorazioni e la domanda sia diretta nei confronti di un datore di lavoro che ben conosce le mansioni del lavoratore per averle catalogate e analizzate in un fascicolo sanitario personale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto sufficiente, in relazione a domanda di rendita avanzata da dipendente delle Ferrovie dello Stato, l'indicazione della qualifica di motorista a bordo di navi traghetto).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)