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Sez. L, Sentenza n. 5724 del 10/06/1999 (Rv. 527266 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Domanda giudiziale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - Onere di allegazione in capo al richiedente relativamente all'infermità, alle sue cause e conseguenze - Sussistenza - Corrispondente onere probatorio - sussistenza - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527266-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Il dipendente delle Ferrovie dello Stato che agisca per ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, dovendo la domanda giudiziale contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle cause che la determinarono e delle conseguenze di essa sulla sua integrità fisica; ne consegue che, ove la procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo si sia interrotta dopo il compimento dei prescritti atti sanitari, il giudice non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio, e, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini giudiziali di carattere tecnico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 37, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 38, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)