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Sez. L, Sentenza n. 14669 del 13/11/2000 (Rv. 541603 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Malattia professionale non tabellata - Domanda intesa alla costituzione della relativa rendita - Onere della prova gravante sul lavoratore - Contenuto - Allegazione nel ricorso introduttivo delle caratteristiche delle mansioni espletate - Mancata contestazione da parte del datore di lavoro - Valutazione del comportamento processuale delle parti come pacifica ammissione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541603-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In caso di domanda proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento del carattere professionale di una malattia contratta in lavorazione non tabellata e per la costituzione della relativa rendita, se è vero che il lavoratore è tenuto a dimostrare, ex art. 2697 cod. civ., le caratteristiche morbigene dell'attività espletata, è anche vero che, ove il contenuto di quest'ultima sia stata allegato nel ricorso introduttivo e le Ferrovie non lo abbiano contestato nella memoria costitutiva, il giudice ben può ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile efficienza causale nella genesi della malattia denunciata (nella specie, il lavoratore ricorrente, nel dedurre il carattere professionale della broncopatia da cui era affetto, aveva specificamente allegato in un capitolo di prova, articolato per il caso di opposizione, le caratteristiche delle mansioni da lui espletate per oltre venti anni come cantoniere addetto alla manutenzione delle linee ferroviarie anche in galleria; il giudice di merito, nella sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto pacifiche le mansioni dedotte e disposto c.t.u. sulla rilevanza causale delle stesse nell'insorgenza della malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)