Sez. 6, Sentenza n. 50761 del 12/11/2014 Cc. (dep. 03/12/2014) Rv. 261700 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Pluralità di ordinanze emesse per fatti connessi - Decorrenza del termine massimo di custodia cautelare - Retrodatazione a far data dal primo provvedimento - Modalità di computo - Indicazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone - per il computo dei termini di fase e la conseguente valutazione circa l'avvenuto decorso del termine stesso, già al momento dell'emissione della seconda ordinanza - di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, in cui la seconda ordinanza era stata emessa nel corso delle indagini preliminari, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, al fine di stabilire se fosse decorso il termine di durata previsto per detta fase, aveva computato del periodo complessivo di durata della custodia cautelare sofferta solo le frazioni di tempo relative, nei due procedimenti, alle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)