Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 14/02/2000 (Rv. 533819 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, con essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può autorizzare il "simultaneus processus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta, nel corso di un giudizio instaurato da una società per risarcimento dei danni da concorrenza sleale, da parte della società convenuta, costituita da ex collaboratori della prima, per il pagamento di somme delle quali assumeva di essere creditrice; nell'occasione, il collegamento oggettivo tra le due cause, idoneo a giustificare il "simultaneus processus", è stato ravvisato dalla S.C. nella circostanza che le pretese creditorie nascevano dallo stesso rapporto di collaborazione posto a fondamento della domanda ex art. 2598 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)