Sez. 3, Sentenza n. 681 del 14/01/2005 (Rv. 579888 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI | Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall'attore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il "simultaneus processus". (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione della Corte di merito, d'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti - proposta nel corso di un giudizio instaurato da persona sfrattata per far valere il venir meno del titolo al rilascio in conseguenza dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione all'esito di cassazione con rinvio - di risoluzione del contratto per grave inadempimento di essa conduttrice, in ragione della mancata effettuazione delle opere di manutenzione dell'immobile condotto in locazione, e di conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)