Sez. 3, Sentenza n. 15268 del 04/07/2006 (Rv. 591450 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Esecuzione per consegna o rilascio - Momento iniziale - Opposizione - Termine - Decorrenza - Legale conoscenza dell'atto - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi e, pertanto, segna il "dies a quo" del termine di cinque giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione diretta a dedurre il difetto di notifica del titolo esecutivo e del precetto o a contestarne la validità. Tuttavia, a tal fine, non rileva il momento in cui è compiuto l'atto, ma quello in cui l'esecutato, che nel caso di persona giuridica è il rappresentante per legge, ne ha avuto conoscenza legale e non anche di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale andava escluso che, ai fini della legale conoscenza, fosse sufficiente la presenza di un semplice dipendente in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)