Sez. 3, Sentenza n. 15806 del 11/11/2002 (Rv. 558393 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Decorrenza - Dalla conoscenza di un atto successivo - Portata - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE
In materia di processo di esecuzione, il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)