Sez. L, Sentenza n. 2526 del 19/03/1988 (Rv. 458272 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LEGALI ESTERNI DI UN ENTE PUBBLICO - SOMME DI DENARO SPETTANTI A SEGUITO DELLA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - SPETTANZA - DECORRENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LEGALI ESTERNI DI UN ENTE PUBBLICO - SOMME DI DENARO SPETTANTI A SEGUITO DELLA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - SPETTANZA - DECORRENZA.*
Sulle somme di denaro che, a seguito della dichiarazione di nullità della relativa convenzione ex art. 24 legge n. 794 del 1942, spettano ai legali esterni di un ente pubblico a titolo di maggior compenso secondo le tariffe, per l'opera professionale da essi svolta in regime di parasubordinazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., non dalla data di Costituzione in mora dell'ente debitore ma dalla data di espletamento dei singoli incarichi professionali. (V 9092/87, mass n 456348; (V 7054/87, mass n 455222; (V 3814/84, mass n 435775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)