Sez. L, Sentenza n. 9092 del 05/12/1987 (Rv. 456348 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI UN AVVOCATO CON UNA SOCIETÀ AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FAVORE DI QUESTA CON CARATTERE DI CONTINUATIVITÀ ANCHE SE NON ESCLUSIVO E CON DISCREZIONALITÀ DI MEZZI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DI UN AVVOCATO CON UNA SOCIETÀ AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN FAVORE DI QUESTA CON CARATTERE DI CONTINUATIVITÀ ANCHE SE NON ESCLUSIVO E CON DISCREZIONALITÀ DI MEZZI - INCLUSIONE.*
Rientra fra i rapporti di collaborazione previsti dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. l'opera di avvocato in favore di una società, svolta con lavoro personale del professionista e prestata continuativamente, che risulti coordinata, per sua stessa natura, con le finalità, le esigenze e l'attività della stessa società nel campo del suo contenzioso giudiziario; né tale coordinazione è esclusa dalla discrezionalità della maniera con cui l'opera è prestata, trattandosi di un connotato indefettibile e connaturato alla specialità dell'opera preordinata al raggiungimento dei fini del cliente, così come la non esclusività della prestazione professionale dell'avvocato non ne elide il carattere continuativo. (V 3814/84, mass n 435775; (V 3086/80, mass n 406847; (V 4410/78, mass n 394080).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)