Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016 (Rv. 638752 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE | Sindaco - Durata dell'incarico - Individuazione - Conseguenze sulla determinazione del compenso.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE
In tema di società di capitali, i sindaci, giusta l'art. 2400, comma 1, c.c., restano in carica per tre esercizi, e scadono non alla fine dell'anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, sicché nell'ipotesi di dimissioni di uno di essi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima dell'approvazione del corrispondente bilancio, è legittima una corrispondente decurtazione del suo compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2400 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)