Sez. U, Sentenza n. 1628 del 27/01/2010 (Rv. 611111 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali in sede disciplinare - Limiti - Provvedimenti abnormi - Rilevanza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Sono oggetto di sindacato disciplinare, senza che possa essere in proposito invocata l'esimente di cui all'art. 2, comma secondo, d.lgs. n. 109 del 2006, quei comportamenti concretatisi in atti o provvedimenti affetti da patologie genetiche o procedimentali tanto gravi da renderli assolutamente anomali ed atipici rispetto alle previsioni normative. (Fattispecie relativa alle affermazioni, aspre ed anche ironiche, svolte da un giudice delle indagini preliminari a critica di una decisione assunta in precedenza dal Tribunale del Riesame nell'ambito del medesimo procedimento e contenute nella motivazione di un provvedimento di rigetto di richiesta cautelare redatto dal G.i.p.).
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 bis lett. D, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 2 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)