Sez. U, Sentenza n. 504 del 23/07/1999 (Rv. 528885 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali in sede disciplinare - Limiti - Provvedimenti abnormi o adottati in base ad errore macroscopico o negligenza inescusabile - Rilevanza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
L'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare del magistrato che lo ha adottato viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave o inescusabile negligenza, nei quali viene ad assumere rilevanza disciplinare non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nella sua funzione istituzionale. (Fattispecie relativa a provvedimenti - adottati da un giudice delle indagini preliminari - di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputato sottoposto a custodia cautelare all'estero nell'ambito di una procedura di estradizione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)