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Sez. 5, Sentenza n. 20425 del 28/09/2007 (Rv. 600604 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica "ex" art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti di validità - Ricerche effettuate dal messo notificatore - Modalità.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600604-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)