Sez. U, Ordinanza n. 22492 del 01/12/2004 (Rv. 582337 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratto fra comune e banca per l'acquisto di apparecchiature di certificazione anagrafica e per i servizi informatici del comune - Disciplina del rapporto - Artt. 43 della legge n. 449 del 1997 e 119 del t.u. dell'ordinamento degli enti locali - Corrispettivo convenuto - Mancato pagamento - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi - Ambito, ai sensi dell'artt. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, a seguito della sent. n. 204 del 2004 della Corte cost. - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il contratto, stipulato fra un comune e un istituto di credito - nell'ambito del contratto di affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale contro un corrispettivo annua -, per l'acquisto di apparecchiature di certificazione anagrafiche e per i servizi informatici del comune contro il pagamento "una tantum" di una somma determinata, alla luce delle disposizione della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (che all'art. 43, comma 3, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari) e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che all'art. 119 indica che tali convenzioni perseguono il fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati), non può dirsi finalizzato alla gestione di servizi pubblici essenziali, nè predisposto a garanzia di diritti fondamentali degli utenti, rispetto ai quali il comune ha esercitato un potere di supremazia, oppure ha adottato strumenti "negoziali in sostituzione di un potere autoritativo". Dal che consegue che la giurisdizione sulla controversia, insorta fra il comune e la banca, circa il mancato pagamento da parte di quest'ultima della somma "una tantum" anzidetta, appartiene al giudice ordinario; deve infatti escludersi che, nella specie, ricorra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la quale, a seguito della "riscrittura" della norma operata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale - applicabile ai giudizi in corso, non valendo in questo caso il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., attesi gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità -, può avere ad oggetto la materia dei pubblici servizi solo quando la p.a. "agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero" si vale della "facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo", e quindi soltanto nelle seguenti controversie: controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie in materia d'affidamento del servizio; controversie concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, quali il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti adottati dalla p.a. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990. Negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è invece regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione, sicchè, quando si dibatte, come nella specie, dell'attuazione di obbligazioni che hanno fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere i diritti soggettivi derivanti dal rapporto in contestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 119, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)