diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3346 del 19/02/2004 (Rv. 570317 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione - Discrimine temporale - Fatti costitutivi anteriori al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Giudicato amministrativo intervenuto nei confronti di diversi soggetti successivamente a tale data - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570317-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda proposta dal pubblico dipendente nei confronti della p.a., incentrata unicamente su fatti ed atti amministrativi - tutti anteriori al 30 giugno 1998 - denunziati come illegittimi, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 45, comma diciassettesimo, d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 63, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001), mentre nessuna rilevanza può attribuirsi, ai fini del predetto discrimine temporale, al fatto che la pretesa del dipendente risulti rafforzata dal giudicato amministrativo intervenuto - in epoca successiva alla data indicata - nei confronti di diversi soggetti (con il conseguente obbligo della p.a. di tenerne conto per tutte le situazioni identiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)