Sez. 1, Sentenza n. 25946 del 11/12/2007 (Rv. 600954 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Carica di consigliere comunale - Incompatibilità - Delibera del consiglio comunale dichiarativa della decadenza - Destinatari del ricorso contro la delibera consiliare - Soggetto subentrante per legge - Sussistenza - Comune - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Il consigliere comunale dichiarato decaduto dal consiglio comunale per il verificarsi di una causa di incompatibilità, deve proporre il ricorso previsto dall'art. 69, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera consiliare e non anche nei confronti del comune, atteso che in detta controversia il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consiglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Ne consegue che, non potendo il comune prospettare un interesse ad intervenire legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese dall'eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità - profili tutelabili innanzi al giudice amministrativo - il suo intervento nel giudizio è inammissibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)