Sez. U, Sentenza n. 5323 del 16/03/2004 (Rv. 571204 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Consigliere regionale - Deliberazione di decadenza dalla carica - Giudizio di impugnazione - Oggetto - Accertamento del diritto del consigliere eletto alla permanenza nella carica - Conseguenze - Legittimazione passiva - Primo dei candidati non eletti - Sussistenza - Consiglio Regionale - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale, il giudizio promosso, ex art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per sentir dichiarare l'illegittimità della deliberazione di decadenza dalla carica di Consigliere Regionale non ha per oggetto la regolarità delle operazioni elettorali e la conseguente nullità del provvedimento impugnato, ma unicamente l'accertamento del diritto del Consigliere eletto alla permanenza nella carica. Ne consegue che unico contraddittore necessario nel giudizio è il primo dei candidati non eletti, chiamato a succedere al consigliere decaduto, mentre va esclusa la legittimazione passiva del Consiglio Regionale (con conseguente inammissibilità dell'appello eventualmente proposto avverso la sentenza del Tribunale), atteso che per detto organo elettivo non è configurabile, in quel giudizio, un autonomo interesse alla sua regolare composizione, che non viene posta in discussione, quale che risulti il candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)