Sez. 2, Sentenza n. 409 del 15/01/2000 (Rv. 532878 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento dell'ulteriore danno ex art.1224 cod.civ. - Onere probatorio del creditore - Categoria economica di appartenenza - Rilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie la prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dall'appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate quale quella degli imprenditori commerciali. In tal caso per la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)