Sez. 1, Sentenza n. 1839 del 09/02/2001 (Rv. 543747 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Onere probatorio del creditore - Collegamento con la categoria economica di appartenenza - Rilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, sicché nulla osta a che il risultato della prova, della quale è onerato il creditore, sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)