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Sez. 1, Sentenza n. 1839 del 09/02/2001 (Rv. 543747 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Onere probatorio del creditore - Collegamento con la categoria economica di appartenenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543747-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggior danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, sicché nulla osta a che il risultato della prova, della quale è onerato il creditore, sia conseguito, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice del merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)