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Sez. 2, Sentenza n. 9454 del 21/04/2009 (Rv. 607991 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione e al consumo dell'olio di oliva - Art. 4 della legge n. 898 del 1986 - Contestazione delle violazioni - Notificazione in caso di mancata contestazione immediata - Termine - Decorrenza - Tempestività - Accertamento da parte del giudice di merito - Modalità - Onere di motivazione.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607991-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione ed al consumo d'olio d'oliva, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, residenti nel territorio dello Stato, entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, come previsto dall'art. 4 della legge n. 898 del 1986, che deroga, sul punto, all'art. 14 della legge n. 689 del 1981; la verifica del rispetto del termine è riservata al giudice di merito, il quale, nel suo apprezzamento discrezionale, da un lato deve tenere conto che la documentazione della tempestività della notifica degli estremi delle violazioni amministrative costituisce onere dell'Amministrazione e, dall'altro, al fine di consentire il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale a lui riservato, deve dare adeguata e logica motivazione della sua pronuncia.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)