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Sez. 2, Sentenza n. 1081 del 18/01/2007 (Rv. 594479 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Processo verbale di contestazione delle violazioni di cui alla legge n.898 del 1986 - Notificazione - Termine - Decorrenza - Criteri - Tempestività - Accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594479-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il termine di 180 giorni fissato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1986 per la notifica del processo verbale relativo alle violazioni previste dalla stessa legge decorre dalla data nella quale l'autorità amministrativa competente completa o dovrebbe completare, anche in relazione alla complessità della fattispecie, l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, in modo da consentirne la corretta contestazione, essendo compito del giudice valutare - con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato-la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)