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Sez. 2, Sentenza n. 7042 del 14/03/2008 (Rv. 602654 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo) - Termine di decadenza per la notificazione della contestazione - Termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Esclusione - Termine di 180 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 896 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602654-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo), la notificazione del relativo processo verbale deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni stabilito dall'art. 4 della predetta legge, che è norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie in esame, e non nel termine di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)