Sez. L, Sentenza n. 9247 del 16/09/1998 (Rv. 518974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Danno prodotto al lavoratore da cose affidategli per l'esecuzione della prestazione - Disciplina ex art. 2051 cod. civ. - Carattere residuale rispetto a quella ex art. 2087 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Con riguardo ai danni prodotti ai lavoratori dalle cose (attrezzature, utensili o macchinari più o meno complessi) assegnate ai lavoratori medesimi e da questi solitamente usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, l'applicabilità all'imprenditore dell'art. 2051 cod. civ. è configurabile (in via residuale) allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 cod. civ., il danno sia stato prodotto da un "comportamento" delle cose anzidette assolutamente anomalo ed in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa; atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova rispetto alla medesima - quanto alla genesi ed alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)