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Sez. L, Sentenza n. 9909 del 20/06/2003 (Rv. 564453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto - Onere per il lavoratore di indicare le norme antinfortunistiche violate o le misure idonee ad impedire il verificarsi dell'evento - Esclusione - Danno prodotto al lavoratore da cose affidategli per l'esecuzione della prestazione - Disciplina ex art. 2051 cod. civ. - Carattere residuale rispetto a quella ex art. 2087 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Fattispcie.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Ove poi il danno derivi da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di manovrare, è applicabile, in via residuale, l'art. 2051 cod. civ., allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 cod. civ., il danno sia stato prodotto da un comportamento delle cose anzidette assolutamente anomalo e in nessun modo influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova, rispetto alla medesima - quanto alla genesi e alle conseguenze del fatto dannoso - in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell'attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa, con la differenza che il lavoratore, cui dal datore di lavoro sia assegnato l'uso del macchinario, deve utilizzarlo costantemente come strumento di lavoro e per obbligo contrattuale e che il datore di lavoro non può evitare la propria responsabilità se non provando, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi normativi, la causale connessione del danno con un comportamento anomalo del lavoratore, che di questo sia stato la causa esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che il macchinario era perfettamente idoneo e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, aveva tuttavia affermato la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo certa l'assenza di apporto dell'infortunato nella seriazione causale che aveva determinato il sinistro, e non avendo il datore di lavoro assolto l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)