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Sez. L, Sentenza n. 870 del 02/02/1999 (Rv. 522851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Danno prodotto al lavoratore da cose affidategli per l'esecuzione della prestazione - Evento dannoso imprevedibile e inevitabile - Caso fortuito - Configurabilità - Estremi - Fattispecie relativa ai danni riportati da una impiegata comunale a causa della rottura di un mobile dell'ufficio.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Dal combinato disposto degli artt. 2087 e 2051 cod. civ. si desume che il datore di lavoro non può essere considerato responsabile dei danni prodotti ai lavoratori dalle cose loro assegnate e solitamente usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora nell'evento dannoso, per i suoi caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, siano rinvenibili gli estremi del caso fortuito, il quale, ai fini di escludere la presunzione "iuris tantum" di colpa per i danni cagionati dalle cose in custodia, deve essere inteso nella sua accezione più lata, comprensiva cioè della colpa del danneggiato e del fatto del terzo. (Fattispecie relativa alle lesioni riportate da una impiegata comunale per effetto del cedimento di una cerniera metallica e della conseguente rottura di un'anta di vetro della libreria, di recente fattura e di natura non insidiosa, che arredava il suo ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)