Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 11/05/2012 (Rv. 622934 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Beneficio delle restituzioni alle importazioni - Art. 8 reg. CEE 2220/1985 - Inadempimento dell'esportatore - Conseguenze - Restituzione della somma anticipata - Contratti di cauzione - Qualificazione giuridica quale contratto di garanzia autonomo - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di restituzioni alle importazioni, ove la disciplina comunitaria (art. 8 reg. CEE 2220/1985) prevede l'obbligo di anticipare, al momento della dichiarazione doganale di esportazione verso Paesi extracomunitari, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione e pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo, poiché solo questo, e non anche il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma. (Nella specie, a garanzia del beneficio dell'anticipazione delle restituzioni, era stata rilasciata, da società poi dichiarata fallita, fideiussione a prima richiesta in favore dell'Autorità doganale, che l'aveva escussa emettendo ingiunzione doganale, verso la quale era quindi stata proposta opposizione; la S.C., nel qualificare la fidejussione come contratto autonomo di garanzia, ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 22/07/1985 num. 2220 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)