Sez. 2, Sentenza n. 165 del 26/01/1970 (Rv. 344941 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'accertamento della residua capacita di guadagno, ove una qualche riduzione sia ragionevolmente desumibile dalle pur lievi infermita accertate, va fatto in base alla valutazione, oltre delle rimaste energie di lavoro, anche di altri fattori, sia individuali - quali l'eta, le attitudini, l'adattabilita a lavori affini a quello prima esercitato, sia estrinseci, di natura economico-sociale, ambientale, di mercato. (V 4060-69, massima n 344584 2787-69, massima n 342540 1017-69, massima n 339479).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)