Sez. 2, Sentenza n. 1017 del 28/03/1969 (Rv. 339479 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CONCORSO DI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICI - SOCIALI - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CONCORSO DI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICI - SOCIALI - AMMISSIBILITA.*
L'incapacita lavorativa, anche quando non raggiunga la misura dei due terzi, puo, in concorso con altri fattori, di carattere soggettivo, ambientale ed economico-sociale, riflettersi sulle concrete possibilita di guadagno in maniera tale da ridurre queste al disotto del terzo, sicche, debba ritenersi realizzata la condizione voluta dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, per il conseguimento, da parte dell'assicurato, del diritto alla pensione di invalidita. (V.3177-68, massima n.336098 2432-68, massima n.334832 1176-68, massima n.332674).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)