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Sez. 1, Sentenza n. 3082 del 29/09/1975 (Rv. 377181 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - PER FURTO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377181-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - PER FURTO - RESPONSABILITA DEL VETTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel contratto di trasporto il furto non esonera il vettore dalla sua responsabilita, quale caso fortuito o di forza maggiore, se non ricorre l'estremo dell'assoluta inevitabilita, dovuta a sottrazione compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze di tempo e di luogo imprevedibili. (Conf 118/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)