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Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 22/10/1984 (Rv. 437061 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437061-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

La presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., può esser vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno, e del conseguente inadempimento, da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell'ipotesi di furto, sussistono soltanto se ricorra l'estremo dell'assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. (Conf 3268/79, mass n 399645; (Conf 3082/75, mass n 377181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)