Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/06/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205498 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Di tipo mafioso - Uso di armi - Sussistenza dell'aggravante - Mancanza di diretta disponibilità da parte del singolo associato - Irrilevanza.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Allorché risulta che l'associazione per delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi, la mancanza di diretta disponibilità di esse da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità, allo stesso modo che non è necessario, per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo sesto comma, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i proventi da delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)