Sez. 6, Sentenza n. 5400 del 14/12/1999 Ud. (dep. 08/05/2000) Rv. 216149 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Associazione di stampo mafioso - Denominata "cosa nostra" - Appartenenti a una "famiglia" - Possesso accertato di armi da parte di un solo componente - Applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
Non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen. qualora quest'ultimo reato sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo appartenente. Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza storica e giudiziaria le quali consentono di ritenere il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)