Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012 Cc. (dep. 22/03/2012) Rv. 252177 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra" - Aggravante della disponibilità delle armi - Sussistenza - Requisiti - Indicazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)