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Sez. 3, Sentenza n. 25409 del 12/11/2013 (Rv. 629119 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Art. 183 cod. proc. civ. previgente applicabile "ratione temporis" - Prima udienza di trattazione - Domande od eccezioni nuove - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629119-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile "ratione temporis", non consente all'attore di introdurre in giudizio domande o eccezioni nuove, ma solo di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione), ovvero di precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)