Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 (Rv. 587449 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda nuova formulata alla prima udienza di trattazione - Proponibilità in presenza di eccezioni del convenuto - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Il quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse rispetto a quella originariamente proposta, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione (nella specie la S.C. ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'inammissibilità della domanda di annullamento di un contratto di compravendita, proposta alla prima udienza di trattazione, per essersi il convenuto limitato, nella comparsa di costituzione, a contestare la prospettazione della domanda di retrocessione di cessione volontaria per la non configurabilità di tale contratto, e quella di risoluzione della compravendita per il venire meno della presupposizione per la non ravvisabilità di quest'ultima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)