Sez. L, Sentenza n. 6699 del 11/11/1983 (Rv. 431421 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE EX SENT. N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ - ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE EX SENT. N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ - ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Per effetto dello ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), la preventiva proposizione del reclamo gerarchico costituisce condizione di semplice procedibilità dell'Azione giudiziaria anche nelle controversie (del personale autoferrotranviario) aventi contenuto non esclusivamente economico; consegue che, in Sede di legittimità, va cassata la sentenza di merito che, in base alla normativa previgente, abbia ritenuto l'improponibilità della domanda per la tardività del reclamo amministrativo e va disposto il rinvio della causa ad altro giudice, obbligato a tener conto dell'immediata procedibilità dell'Azione per la già avvenuta presentazione - sia pure tardivamente - del reclamo in via amministrativa. (Conf 1801/82, mass n 419649; (Conf 1480/82, mass n 419301).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)