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Sez. 3, Sentenza n. 6758 del 06/08/1987 (Rv. 454962 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1987-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454962-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*

Il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e successiva modificazione, sorge in favore dell'affittuario coltivatore diretto nel momento in cui viene posto in essere l'atto iniziale dell'iter formativo del contratto di compravendita tra il proprietario del fondo (concedente) ed un terzo, atto costituito dalla proposta contrattuale, e da questo momento nasce a carico del proprietario l'Obbligo legale di comunicare la proposta all'affittuario coltivatore diretto e correlativamente il diritto di prelazione di costui, il quale ha l'Onere di esercitarlo nel termine e nei modi stabiliti dalla legge. (V 2461/81, mass n 413239; (V 4382/74, mass n 373061).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)