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Sez. 3, Sentenza n. 4382 del 20/12/1974 (Rv. 373061 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373061-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Il diritto di prelazione di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 sorge ex lege, in favore dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro o del colono o del compartecipante non stagionale, nel momento in cui viene posto in essere l'atto iniziale dell'iter formativo del contratto di compravendita fra il proprietario del fondo (concedente) ed un terzo, il quale atto iniziale e costituito dalla proposta contrattuale formulata o dal proprietario del fondo o dal terzo e comunicata, rispettivamente, all'altra parte. Il diritto di riscatto, invece, sorge nel momento in cui il proprietario concedente conclude con il terzo il contratto di compravendita avendo omesso l'adempimento dell'Obbligo legale a suo carico, cioe senza avere preventivamente comunicato la proposta contrattuale all'affittuario coltivatore diretto o al mezzadro o al colono o al compartecipante non stagionale, ovvero avendo adempiuto inesattamente quel suo Obbligo legale, cioe quando abbia notificato preventivamente la proposta contrattuale indicando un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita successivamente concluso con il terzo. (V 2039'70, mass n 348128).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)