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Sez. 3, Sentenza n. 4296 del 02/07/1981 (Rv. 414981 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE IN PRECEDENZA DECEDUTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA NEI CONFRONTI DI ALTRO SOGGETTO, COEREDE O COOBBLIGATO SOLIDALE DEL DE CUIUS - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DI TALE DOMANDA DA PARTE DEL TERZO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414981-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE IN PRECEDENZA DECEDUTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA NEI CONFRONTI DI ALTRO SOGGETTO, COEREDE O COOBBLIGATO SOLIDALE DEL DE CUIUS - INSUSSISTENZA - CONOSCENZA DI TALE DOMANDA DA PARTE DEL TERZO - IRRILEVANZA.*

La domanda giudiziale, proposta dal creditore nei confronti del debitore in precedenza deceduto, e, quindi, di un soggetto inesistente, non puo integrare un atto interruttivo della prescrizione, stante la natura tipicamente recettizia di questo ultimo, ne, pertanto, puo spiegare effetti riflessi di interruzione della prescrizione stessa nei confronti di altro soggetto, ancorche erede o coobbligato solidale del de cuius, pure se abbia avuto conoscenza della domanda medesima (nella specie, avendo ricevuto, in Sede di notificazione, la citazione destinata al defunto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)