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Sez. 1, Sentenza n. 2072 del 23/02/2000 (Rv. 534315 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Confondibilità del marchio - Realizzazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534315-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

La confondibilità di un marchio (ed il conseguente illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ.) non è esclusa per il solo fatto che il marchio stesso, apposto su contenitori di un prodotto destinato al commercio, risulti perforato con una macchina punzonatrice da parte di una ditta concorrente, se esso, nonostante tale procedimento, risulti ancora perfettamente riconoscibile nella sua originaria identità (nella specie, una ditta produttrice di birra aveva lamentato che una ditta concorrente, nel commercializzare il proprio prodotto, avesse usato botti - contenitori ancora contraddistinte con il proprio marchio e, benché su di esse comparisse una etichettatura in plastica specificante la reale provenienza della birra, la perforazione operata con macchina punzonatrice sul primo marchio non ne impediva la perfetta riconoscibilità: la S.C., nel ritenere integrati gli estremi dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, n. 1 cod. civ., ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 480, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)