Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 26/11/1997 (Rv. 510405 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Tipologia - Diffida spedita ad altra ditta, di cessazione dalla produzione di un prodotto - Mancata comunicazione della diffida (o mancanza della potenziale comunicabilità) al pubblico - Illecito per denigrazione - Configurabilità - Esclusione - Ipotesi residuale di illecito ex art. 2598, n. 3, cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
In tema di concorrenza sleale, va esclusa la configurabilità di un illecito "per denigrazione" nella ipotesi di spedizione, ad una ditta concorrente, di una diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un prodotto in assenza di prova della comunicazione (o della potenziale comunicabilità) al pubblico dell'atto predetto, mentre legittima è la configurazione, quanto alla medesima vicenda, di una fattispecie residuale di illecito per "violazione del criterio della correttezza professionale", ex art. 2598, n. 3, cod. civ., qualora sussista la prova della consapevolezza, da parte del diffidante, della assoluta infondatezza dell'atto di diffida, che si appalesi, per l'effetto, come inequivocabilmente idoneo a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale esso illegittimamente vien mosso, in forza di una asserita (quanto inesistente) pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione o commercializzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)