Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230548 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Procedimento per l'applicazione o la conferma - Comunicazione dell'inizio all'interessato - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento amministrativo inteso all'applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non sussiste l'obbligo, da parte dell'autorità amministrativa, di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'attività interna svolta dall'Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa. (In motivazione, la Corte ha anche sottolineato come, "in subiecta materia", trattandosi di provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedimento - che presuppone la facoltà dell'interessato di accesso agli atti - è esclusa anche dal divieto di tale accesso posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, approvato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994 n. 415). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decr. Minist. Interno 10/05/1994 num. 415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)