Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 28/07/1984 (Rv. 436386 - 01)
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - LOCAZIONE D'IMMOBILE CON ATTREZZATURE ALBERGHIERE - DISTINZIONE - NOZIONI RISPETTIVE - DISCIPLINA VINCOLISTICA EX ARTT. 27 - 42 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALL'AFFITTO - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - LOCAZIONE D'IMMOBILE CON ATTREZZATURE ALBERGHIERE - DISTINZIONE - NOZIONI RISPETTIVE - DISCIPLINA VINCOLISTICA EX ARTT. 27 - 42 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALL'AFFITTO - ESCLUSIONE.*
Il contratto di affitto di azienda alberghiera, il quale ricorre quando venga ceduto, come complesso unitario e nella sua funzione organica, un immobile con le dotazioni e pertinenze preordinate all'Esercizio di detta attività imprenditoriale, e, quindi, un'unità produttiva destinata ad essere come tale goduta dallo affittuario, non è soggetto alla disciplina vincolistica di cui agli artt. 27-42 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel cui ambito rientra invece la diversa ipotesi del contratto di locazione di immobile con attrezzature alberghiere, caratterizzato dal godimento di queste ultime in via accessoria, e senza collegamento con fini produttivi, rispetto all'immobile, considerato, nella sua autonoma consistenza, come oggetto prevalente del contratto. (Conf 1527/82, mass n 419344; (Conf 1076/81, mass n 411623, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)