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Sez. 1, Sentenza n. 2696 del 06/11/1967 (Rv. 330159 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - DI UNA COMPRAVENDITA PER COLPA DEL VENDITORE - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE - OGGETTO - DEBITO DI VALORE - MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330159-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - DI UNA COMPRAVENDITA PER COLPA DEL VENDITORE - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE - OGGETTO - DEBITO DI VALORE - MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*

Nell'ipotesi di risoluzione di un contratto di compravendita di bene immobile per inadempimento del venditore, il compratore ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nella diminuzione di valore subita dal suo patrimonio, per effetto del mancato trasferimento in esso, dell'immobile oggetto del contratto. E, dovendo la liquidazione del danno rappresentare in denaro il plus-valore dell'immobile che, per le vicende del mercato, si sia venuto ad aggiungere al valore originario dello stesso e che per il compratore avrebbe costituito un lucro che egli poteva legittimamente pretendere, la relativa obbligazione del venditore non e un'obbligazione pecuniaria, ma e, invece, un'obbligazione di valore, con la conseguenza che il momento cui occorre riferirsi per la liquidazione di detto danno non e quello della violazione del diritto, ma e, invece, quello stesso della liquidazione. (Cfr. 450-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)