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Sez. 5, Sentenza n. 15528 del 02/07/2009 (Rv. 608672 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Proroga dei termini in materia tributaria con decreti ministeriali - Condizioni - Sindacabilità da parte del giudice - Disapplicazione - Ammissibilità - Conseguenze - Disapplicazione del d.m. 14 gennaio 1998 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608672-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

I decreti ministeriali di proroga dei termini in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, previsti dall'art. 1 del d.l. 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770, e successive mod. ed int., sono subordinati al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili ad inerzia o negligenza dell'Amministrazione, e, trattandosi di atti amministrativi, la loro legittimità è sindacabile in via incidentale dal giudice ordinario e tributario, con conseguente possibilità di disapplicazione. È, pertanto, legittima la disapplicazione da parte del giudice tributario del d.m. 14 gennaio 1998 (emanato sulla base dell'art. 1 del d.l. n. 498 cit., come sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, applicabile "ratione temporis"), che ha disposto la proroga dei termini di due mesi per il verificarsi di una circostanza (derattizzazione degli Uffici effettuata in poche ore) non eccezionale, nè imprevedibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 14/01/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)