Sez. 5, Sentenza n. 9441 del 06/05/2005 (Rv. 584603 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Termini in materia tributaria - Proroga per irregolare funzionamento degli uffici finanziari, ex art. 1 del d.l. n. 498 del 1961 - Relativo decreto - Presupposti per l'emanazione - Potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario (e tributario) - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
Il decreto che, in osservanza dei presupposti di cui all'art. 1 del d.l. n.498 del 1961, convertito in legge n. 770 del 1961, dispone la proroga dei termini in materia tributaria per mancato o irregolare funzionamento di un ufficio finanziario può essere disapplicato dal giudice ordinario (e tributario) per qualsiasi vizio, compreso l'eccesso di potere, ma il sindacato del giudice non può riguardare le valutazioni di merito su cui si fonda il decreto, non potendo l'autorità giudiziaria ordinaria sostituirsi alla P.A. negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua esclusiva competenza. La previsione dell'art. 1 del d.l. n. 498 del 1961 consiste nel mancato o irregolare funzionamento a causa di eventi di carattere eccezionale e non anche di natura oggettiva, per cui l'irregolare funzionamento può dipendere anche da fatti interni all'amministrazione purché di carattere straordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)