Sez. 4, Sentenza n. 7951 del 08/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259333 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Esonero da responsabilità per colpa lieve ex art. 3 della legge n. 189 del 2012 - Condizioni - Linee guida - Onere di allegazione - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di responsabilità medica, ai fini dell'applicazione della causa di esonero da responsabilità prevista dall'art. 3 della legge n. 189 del 2012, è necessaria l'allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di verificare: da un lato, la correttezza e l'accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; dall'altro, l'effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso in esame. (Fattispecie relativa a un paziente affetto da toracoalgia, dimesso dagli imputati, medici di pronto soccorso, senza disporre il ricovero per osservazione e il monitoraggio della sintomatologia dolorosa e dei parametri enzimatici che avrebbero consentito il tempestivo impianto della terapia volta ad evitare l'evoluzione nefasta della malattia coronarica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)